Art. 1.
(Incremento degli importi previsti dalle tabelle C, E, G e N allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, G e N allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento.